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Testo del messaggio
Da:  emariotti
A: 09.02.2013 11:55
Argomento: R: Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1

Caro Roberto,
il problema è proprio questo... mi spiego:
per i GAS
costituitisi come associazione il problema non si è mai posto,
avendo
loro un conto unico intestato all'associazione tramite il quale fare
tutti i pagamenti;
durante la riunione noi eravamo preoccupati solo per
i GAS-gruppi informali
che devono fare i loro acquisti tramite i conti
bancari dei loro gasisti-referenti:
qualora questi fossero liberi
professionisti con P.I. (come me per esempio)
il problema esiste
eccome...
diciamo che tenendo traccia di tutti i movimenti e
documentazione di fatture e ordini
si dovrebbe riuscire a giustificare
le operazioni.

La brutta sensazione è che ti costringono, prima o poi,

a formalizzare il GAS come associazione
obbligandoti a costi che
magari non si vogliono affrontare.

Teniamo duro...
un saluto a tutti

ciaociao
eleonora mariotti
DES MODENA
Il GAS vi cambia-Vignola



----
Messaggio originale----
Da: [email protected]
Data: 08/02/2013 18.40

A: "InterGAS Modena"<[email protected]>
Ogg: [InterGAS
Modena] Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1


Carissimi,

in merito
alla legge 24 ecco l'opinione del nostro commercialista

Roberto Zanoli

Associazione La Festa


----- Original Message -----
From: Marco
Bulgarelli
To: Patrizia Rustichelli ; Zanoli Roberto e Rita
Sent:
Thursday, February 07, 2013 11:07 PM
Subject: Decreto Legge 24 gennaio
2012, n. 1


Ho interpellato il nostro commercialista, Mario Vignoli,
in merito al d.l. 1/2012.



Mi ha risposto affermando che la nuova
normativa riguarda le transazioni e i termini di pagamento nell'ambito
dei prodotti alimentari tra soggetti con partita Iva e non si applica
quindi al Gas, in quanto equiparato ad un soggetto privato.

Pertanto
tale norma non ci riguarda.


Patrizia, ti confermo per lunedi 11 la
verifica dei dati per il bilancio: ore 21 a casa tua.

Ciao
Marco


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(GU n.
19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)


Art. 62 Disciplina delle
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e
agroalimentari

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e
indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le
caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di
consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi
di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.


La nullita' del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal
giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente
condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e
retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione
dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni
commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che,
per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire
indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal
contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore
condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del
complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni
di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il
pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o
dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il
termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.

4. Per «prodotti
alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una
delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo
di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti
agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche,
anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo
superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che
presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a
0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o
superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto
costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale,
che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei
beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è
determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei
termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della
sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della
ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza
sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle
sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A
tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia
di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.
All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su
segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al
presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e
strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e
ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio
dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia
alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di
ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato
di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e
forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.


10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove
promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle
attività produttive del 13 maggio 2003.




-----------------------------------------------------------------------------------------


Marco Bulgarelli

Via Carracci, 10

41012 Carpi (Mo)

cell. 334 62
7474 1



--
Mailing-list dell'InterGAS Modena
Per inviare un
messaggio scrivi a: [email protected]
Per cancellarti:
http://liste.lillinet.org/unsubs.php?lid=81





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Da:  alessandro.marcellini
A: 10.02.2013 19:10
Argomento: Re: R: Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1

Da:  Giorgia Gandolfi
A: 10.02.2013 20:10
Argomento: R: R: Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1

Noi di NANOGAS ci siamo costituiti in Aps proprio poche settimane fa per questo motivo..
Avevamo un cc intestato alla ns Tesoriera dove transavano solo le operazioni del Gas, solo che avendo il marito con P.IVA, la commercialista l'ha messa in guardia da possibili accertamenti fiscali che dal marito si estenderebbero ai famigliari, e anche se la movimentazione del c\c sarebbe del tutto regolare e dimostrabile, in realtà il problema è che la dimostrazione della regolarità e quindi le spese di commercialista e legale, sarebbero a carico suo, e se anche si dividessero tra gasisti, sarebbe comunque una bega...

Bisognerebbe intestare il c\c ad un gasista lavoratore dipendente con famigliari anch'essi dipendenti...Noi abbiamo chiesto, ma alla fine nessuno si è offerto!
Quindi ci siamo costituiti associazione...

In Italia il fisco parte dal presupposto che siamo tutti evasori, fino a prova contraria...chissà come mai :-)

Giorgia

-----Messaggio originale-----
Da: alessandro.marcellini [mailto:[email protected]]
Inviato: domenica 10 febbraio 2013 19.15
A: InterGAS Modena
Oggetto: Re: [InterGAS Modena] R: Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1


Una soluzione forse più "semplice" per i gas informali è quella di aprire un conto corrente online intestato ad uno o più dei gasisti in cui far transitare tutti i pagamenti.
In questo modo lo scorporo del transato del gas da quello dei gasista è cosa immediata.
Naturalmente ci sarebbe da sostenere il costo del nuovo conto corrente in forma di colletta da parte dei soci.
Per i trasferimenti, se il conto è nella stessa stessa banca, sarebbero solo giroconti, quindi, solitamente, a 0 spese. Essendo poi il saldo annuale medio del conto probabilmente inferiore a 5000€ , non si pagherebbero nemmeno bolli e tasse.
Che dici? Ti sembra fattibile?

Ciao
Alessandro

Il giorno 09 febbraio 2013 12:00, emariotti <[email protected]> ha
scritto:

>
> Caro Roberto,
> il problema è proprio questo... mi spiego:
> per i GAS
> costituitisi come associazione il problema non si è mai posto, avendo
> loro un conto unico intestato all'associazione tramite il quale fare
> tutti i pagamenti; durante la riunione noi eravamo preoccupati solo
> per i GAS-gruppi informali che devono fare i loro acquisti tramite i
> conti bancari dei loro gasisti-referenti:
> qualora questi fossero liberi
> professionisti con P.I. (come me per esempio) il problema esiste
> eccome...
> diciamo che tenendo traccia di tutti i movimenti e documentazione di
> fatture e ordini si dovrebbe riuscire a giustificare le operazioni.
>
> La brutta sensazione è che ti costringono, prima o poi,
>
> a formalizzare il GAS come associazione obbligandoti a costi che
> magari non si vogliono affrontare.
>
> Teniamo duro...
> un saluto a tutti
>
> ciaociao
> eleonora mariotti
> DES MODENA
> Il GAS vi cambia-Vignola
>
>
>
> ----
> Messaggio originale----
> Da: [email protected]
> Data: 08/02/2013 18.40
>
> A: "InterGAS Modena"<[email protected]>
> Ogg: [InterGAS
> Modena] Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
>
>
> Carissimi,
>
> in merito
> alla legge 24 ecco l'opinione del nostro commercialista
>
> Roberto Zanoli
>
> Associazione La Festa
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Marco
> Bulgarelli
> To: Patrizia Rustichelli ; Zanoli Roberto e Rita
> Sent:
> Thursday, February 07, 2013 11:07 PM
> Subject: Decreto Legge 24 gennaio
> 2012, n. 1
>
>
> Ho interpellato il nostro commercialista, Mario Vignoli, in merito al
> d.l. 1/2012.
>
>
>
> Mi ha risposto affermando che la nuova normativa riguarda le
> transazioni e i termini di pagamento nell'ambito dei prodotti
> alimentari tra soggetti con partita Iva e non si applica quindi al
> Gas, in quanto equiparato ad un soggetto privato.
>
> Pertanto
> tale norma non ci riguarda.
>
>
> Patrizia, ti confermo per lunedi 11 la verifica dei dati per il
> bilancio: ore 21 a casa tua.
>
> Ciao
> Marco
>
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> ----------------------------------------------------------------------
> -----------------------------------------------------------------
>
>
> Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la
> concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (GU
> n.
> 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
>
>
> Art. 62 Disciplina delle
> relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e
> agroalimentari
>
> 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli
> e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore
> finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a
> pena di nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del
> prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento.
> I contratti devono essere informati a principi di trasparenza,
> correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività' delle
> prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
>
>
> La nullita' del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal
> giudice.
>
> 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i
> contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1,
> e' vietato:
>
> a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di
> vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose,
> nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
>
> b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
> equivalenti;
>
> c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
> continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla
> esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura
> e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
> l'oggetto degli uni e delle altre;
>
> d) conseguire
> indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal
> contenuto delle relazioni commerciali;
>
> e) adottare ogni ulteriore
> condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del
> complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni
> di approvvigionamento.
>
> 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo
> deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine
> legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti
> medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta
> giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono
> automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
> questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due
> punti percentuali ed e' inderogabile.
>
> 4. Per «prodotti
> alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una
> delle seguenti categorie:
>
> a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che
> riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione
> non superiore a sessanta giorni;
>
> b) prodotti
> agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante
> aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non
> sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi
> per un periodo superiore a sessanta giorni;
>
> c) prodotti a base di carne che
> presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
>
> aW superiore a
> 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale
> o superiore a 4,5;
>
> d) tutti i tipi di latte.
>
> 5. Salvo che il fatto
> costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale,
> che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla
> sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
> L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore
> dei beni oggetto di cessione.
>
> 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione
> del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma
> 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a
> euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo
> riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i
> divieti di cui al comma 2.
>
> 7. Salvo che il fatto
> costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei
> termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione
> amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della
> sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda,
> della ricorrenza e della misura dei ritardi.
>
> 8. L'Autorità Garante per la
> Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza
> sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle
> sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
> A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della
> Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
> di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
> dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.
> All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi
> 1,
> 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su
> segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al
> presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e
> strumentali già disponibili a legislazione vigente.
>
> 9. Gli introiti
> derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7
> sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
> riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
> finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
> sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative
> irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a
> vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in
> materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare
> attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare
> nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché
> nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole,
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>
>
> 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
> danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche
> ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e
> delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
> dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì
> legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
> l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente
> disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
> procedura civile.
>
> 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9
> ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività
> produttive del 13 maggio 2003.
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